- Con la sentenza n. 12211 del 12/06/2015 la Suprema Corte ha voluto chiarire che il danno da incapacità lavorativa generica, se e in quanto dal giudice di merito riconosciuto sussistente, va considerato ulteriore rispetto al danno patrimoniale da incapacità lavorativa specifica, concernente il diverso aspetto dell’impossibilità per il danneggiato di (continuare ad) attendere all’attività lavorativa prestata al momento del sinistro (nella specie, di venditore ambulante dipendente), dovendo (anche) da questo essere pertanto tenuto distinto, con autonoma valutazione ai fini della relativa quantificazione.
