<<Tutti gli elementi evidenziati, unitamente alla palese modifica delle allegazioni, che rende poco credibile la narrazione dei fatti da parte dell’attore, comportano il rigetto della domanda.
Le spese seguono la soccombenza.
La condotta processuale dell’attore che, in mala fede, ha modificato l’originaria allegazione con intento di dimostrare l'”unicità del rapporto contrattuale” a seguito delle contestazioni contenute nella comparsa di costituzione, giustificano la condanna in via equitativa ai sensi dell’art. 96 u. co. cpc.>>
(Tribunale Parma, 17 dicembre 2014)
