La Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 20643/14; depositata il 30 settembre 2014, ha precisato che nelle obbligazioni pecuniarie il debitore ha facoltà di pagare, a sua scelta, in moneta avente corso legale nello Stato o mediante assegno circolare, e mentre nel primo caso il creditore non può rifiutare il pagamento, può farlo nel secondo caso, ma solo per giustificato motivo (ex plurimi a, Cass., Sez. U., sentenza n. 26617 del 2007).
In mancanza di alcuna previsione negoziale al riguardo, in tema di obbligazioni monetarie, non possono che trovare applicazione gli artt. 1277 e 1182, terzo comma, cod. civ., dal cui combinato disposto deriva che i relativi debiti vanno pagati, alla loro scadenza, in moneta avente corso legale, presso il domicilio del creditore.
Si tratta di regole che hanno trovato temperamento nella giurisprudenza di legittimità, che ha ritenuto equipollenti del danaro contante eventuali titoli di credito (in particolare assegni circolari, di valore equivalente e di sicura copertura (Cass., sez. 2A, sentenza n. 27520 del 2008).
Più di recente si è ritenuto, in applicazione del principio solidaristico, declinato nella correttezza e buona fede dei contraenti, che il rifiuto del creditore di accettare i mezzi di pagamento “diversi”, quale appunto l’assegno bancario, deve trovare una ragionevole giustificazione (Cass., Sez. U., sentenza n. 13658 del 2010).
La Suprema Corte precisa altresì che, rimane comunque il dato oggettivo che l’assegno bancario non costituisce mezzo di pagamento di sicura copertura, e ciò non è senza conseguenze sul piano della giustificazione del rifiuto del creditore di accettare il pagamento a mezzo di assegno bancario.
