Il codice civile, con l’art. 540 II co. statuisce che al coniuge sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni.
In relazione al concetto di “residenza familiare” la Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 22456/14; depositata il 22 ottobre, ha precisato che il diritto reale di abitazione, riservato per legge al coniuge superstite, ha ad oggetto la casa coniugale, ossia l’immobile che in concreto era adibito a residenza familiare, identificandolo con l’immobile in cui i coniugi vivevano insieme stabilmente, organizzandovi la vita domestica del gruppo familiare.
Non vi è dubbio sull’interpretazione da dare alle espressioni usate dall’art. 540, comma 2, c.c., riferendosi alla casa che dai coniugi era stata adibita a residenza familiare, la cui ratio è da rinvenire nell’interesse morale legato alla conservazione dei rapporti affettivi e consuetudinari con la casa familiare, quali la conservazione della memoria del coniuge scomparso, delle relazioni sociali e degli status simbols goduti durante il matrimonio.
L’applicabilità della norma in esame è, pertanto, condizionata all’effettiva esistenza, al momento dell’apertura della successione, di una casa adibita ad abitazione familiare, evenienza che non ricorre allorché, a seguito della separazione personale, sia cessato lo stato di convivenza tra i coniugi.
